CIRCOLARE 009-2010 DELL’ 8 GIUGNO 2010

 

CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI CON PAESI A FISCALITA’ PRIVILEGIATA: DAL 1° LUGLIO 2010 COMUNICAZIONE MENSILE OLTRE I 50MILA EURO

 

 

Con l’approvazione del provvedimento dell’agenzia delle entrate del 28 maggio 2010 è stato completato il quadro di riferimento per la trasmissione in via telematica della nuova “Comunicazione delle cessioni di beni e le prestazioni di servizi realizzate con operatori economici localizzati in paesi a fiscalità privilegiata”, individuati in appositi decreti (black list).

 

La periodicità

L’invio della comunicazione può essere mensile o trimestrale. Per stabilire la cadenza va preso a riferimento l’ammontare delle operazioni svolte nei quattro trimestri che compongono l’anno solare. Se l’ammontare supera i 50mila euro per una delle quattro categorie considerate (cessione di beni, acquisto di beni, cessione di servizi, acquisto di servizi), in uno dei quattro trimestri la cadenza è mensile.

 

Gli obbligati

Il provvedimento fa riferimento ai soggetti passivi Iva (società, imprenditori individuali e lavoratori autonomi) che effettuano operazioni nei di operatori economici domiciliati o residenti in paesi black list. La lettera della norma lascerebbe intendere che non debbano essere oggetto di comunicazione le operazioni effettuate e/o ricevute da e nei confronti di privati, aventi sede in paesi a fiscalità privilegiata non essendo questi ultimi “operatori economici”. Non avrebbe, invece, alcun effetto, ai fini della comunicazione, l’eventuale applicazione da parte dell’operatore economico italiano di regimi particolari quali, ad esempio, la dispensa per operazioni esenti di cui all’articolo 36-bis, Dpr 633/72 o il regime delle nuove iniziative produttive.

 

Si segnala che l’obbligo riguarda tutti i soggetti IVA, anche coloro che solo saltuariamente hanno rapporti economici con società o altri operatori economici ubicati nei paesi ritenuti a fiscalità privilegiata. Infatti, è sufficiente un singolo acquisto o vendita in paesi come Svizzera, San Marino o il Lussemburgo, per ricadere nell’obbligo di segnalazione all’amministrazione.

 

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si allega in calce l’elenco dei paesi considerati a fiscalità privilegiata.

 

Con i migliori saluti.

 

dott. Giulio Gastaldello

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli stati sotto controllo

I paesi – inclusi nelle liste del 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001 e ritenuti a fiscalità privilegiata – su cui scatterà il monitoraggio

 

n        Alderney

n        Grenada

n        Monaco

n        Andorra

n        Guatemala

n        Montserrat

n        Angola *

n        Guernsey

n        Nauru

n        Anguilla

n        Herm

n        Niue

n        Antigua e Barbuda *

n        Hong Kong

n        Nuova Caledonia

n        Antille Olandesi

n        Isola di Man

n        Oman

n        Aruba

n        Isole Cayman

n        Panama *

n        Bahamas

n        Isole Cook

n        Polinesia Francese

n        Bahrein *

n        Isole Marshall

n        Portorico  *

n        Barbados

n        Isole Turks e Caicos

n        Saint kitts e Nevis

n        Barbuda

n        Isole Vergini Britanniche

n        Saint Lucia

n        Belize

n        Isole Vergini Statunitensi

n        Saint Vincent e Grenadine

n        Bermuda

n        Jersey

n        Salomone

n        Brunei

n        Kenya *

n        Samoa

n        Cipro

n        Kiribati

n        San Marino

n        Corea del Sud *

n        Libano

n        Sant’Elena

n        Costa Rica *

n        Liberia

n        Sark

n        Dominica *

n        Liechtenstein

n        Seychelles

n        Ecuador *

n        Lussemburgo *

n        Singapore

n        Emirati Arabi Uniti *

n        Macao

n        Svizzera *

n        Filippine

n        Malaysia

n        Taiwan

n        Giamaica *

n        Maldive

n        Tonga

n        Gibilterra

n        Malta *

n        Tuvalu

n        Gibuti

n        Mauritius *

n        Uruguay *

 

 

n        Vanuatu

 

* La lista del 21 novembre 2001 contiene limitazioni e distinzioni da valutare caso per caso